I giochi possono essere classificati in tre tipologie:
giochi d’azzardo (art. 721 C.P.)
giochi vietati (art. 723 C.P.)
giochi leciti (art. 86 e 110 T.U.L.P.S.)
I giochi d’azzardo, sono consentiti solo attraverso leggi speciali e solo in determinate strutture, come i casinò, le sale bingo.
I giochi vietati sono quelli che possono suscitare allarme sociale (come i dadi, il poker, …).
I giochi leciti sono invece quelli in cui prevale l’intrattenimento e l’abilità.
I giochi leciti si possono suddividere in diverse tipologie/categorie:
i giochi da tavolo, come le carte, giochi in scatola, giochi di posizione, dama, scacchi, tennis tavolo, ecc.
i giochi effettuati con apparecchi da divertimento ed intrattenimento, che a sua volta possono essere:
senza vincita di denaro
con vincita di denaro
A loro volta gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento possono essere:
apparecchi meccanici ed elettromeccanici, come:
biliardi ed apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo;
elettrogrammofoni e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone;
apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calciobalilla, carambola, bigliardini, flipper ed apparecchi similari;
apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi (freccette) e apparecchi similari;
apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari.
apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, come:
new slot, videogiochi, slot machine, video lottery, ecc.
Si tratta degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’ Art. 110 T.U.L.P.S. , commi 6 e 7, la cui installazione va autorizzata ai sensi dell’ Art. 86 T.U.L.P.S. .
Peraltro l’ultima modifica apportata all’articolo 86 ha introdotto un sistema procedurale semplificato per le amministrazioni: non è più necessario rilasciare alcuna ulteriore autorizzazione a quelle attività già autorizzate in base ad altre licenze.
Così bar o altri esercizi di somministrazione, le sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, gli stabilimenti di bagni, i circoli privati che somministrano ai propri soci alimenti e bevande, possono installare apparecchi e congegni, purché in regola con i nulla osta del Monopolio.
Art. 110 – comma 6 – lettera a
NEW SLOT: si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti … sono obbligatoriamente collegati alla rete telematica … si attivano con l’introduzione di moneta metallica o con appositi strumenti di pagamento elettronico … nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso
della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, e inoltre il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi, distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro.
Art. 110 – comma 7 – lettera a
Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita.
Art. 110 – comma 7 – lettera c
Sono quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore.
Art. 110 – comma 7 – lettera c/bis
Sono apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
Art. 110 – comma 7 – lettera c/ter
Sono apparecchi meccanici o elettromeccanici, per il quale l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
Tutti questi apparecchi sopra riportati sono installabili in Esercizi pubblici, Circoli privati, Sale pubbliche da gioco, Esercizi di scommesse, Esercizi commerciali, artigianali, ecc. (in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali).
Art. 110 – comma 6 – lettera b
VLT VIDEO LOTTERY TERMINAL – APPARECCHIO VIDEOTERMINALE: sono quelli, facenti parte della rete telematica … omissis … che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. … omissis … i videoterminali sono collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, D.L. 28 aprile 2009 n. 39 art. 12 comma 1 lett. i) punto 2.
Questi apparecchi, come indicato anche nel decreto 22 febbraio 2010, possono essere installati esclusivamente in: sale bingo dotate di uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi comma 6; agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi e sulle corse dei cavalli; negozi di gioco che commercializzano prodotti di gioco pubblici; sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un’area separata per i giochi riservati ai minori; esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’ Art. 110 T.U.L.P.S. comma 6 (autorizzati ai sensi dell’art. 88).
Sale gioco
Per sala giochi si intende un pubblico esercizio ove, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme stabilite dalla legge, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper, ecc.) e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi, ecc.) da trattenimento e da gioco di abilità.
L’esercizio di giochi leciti è quindi sottoposto a licenza / autorizzazione, come meglio specificato di seguito.
In particolare (alcuni riferimenti normativi di rilevanza per l’argonmento)
Art. 86
Non possono esercitarsi, senza licenza del Comune …omissis… sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti … omissis.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
per l’attività di produzione o di importazione;
per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Art. 110 – comma1
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.
Art. 110 – comma 3
L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
Art. 152
… la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all’art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all’ubicazione dell’esercizio e all’insegna. Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’art. 86 della legge … omissis …, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, … omissis …