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Entrata in vigore norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici

01/07/2015

Dal primo luglio 2015, con la Legge 164/2014 di conversione del decreto Sblocca Italia (D.Lgs. 133/2014) è entrato in vigore l’art. 135 bis del D.P.R. 380/2001.

In sintesi in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione di un edificio si dovrà provvedere alla predisposizione per la connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga.

In particolare le nuove costruzione e le ristrutturazioni presentate con permesso di costruire successivamente alla data del 1 luglio 2015, dovranno obbligatoriamente essere dotate di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Si riporta di seguito l’articolo di riferimento.

Art. 135-bis. Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici (articolo introdotto dall’art. 6-ter, comma 2, legge n. 164 del 2014)

  1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
  2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
  3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
Ultima modifica: 1 Luglio 2015 alle 09:00

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