Si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno – 8 luglio 2021 n. 144, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 2 e 19 L.R. 5/2019 ("Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante"), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, co. 1, limitatamente alle parole "ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all’art. 6, comma 5".
Inoltre ha dichiarato cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, e la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della medesima legge.
L’illegittimità costituzionale è motivata dal fatto che l’art. 9 comma 1, escludendo dall’autorizzazione paesaggistica l’insediamento di campeggi temporanei o mobili, ha invaso la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente.