Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 175 del 23 luglio 2021 il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche".
Il provvedimento ha tra l’altro prorogato il termine dello stato di emergenza COVID-19 al 31 dicembre 2021 e pertanto, in attuazione delle disposizioni impartite dal secondo comma dell’art. 103 del DL 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020, le scadenze degli atti amministrativi, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 compresi tra il 31 gennaio 2020 ed il suddetto termine del 31 dicembre 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi e pertanto sino al 31 marzo 2022.
La stessa disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali.