Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 300, del 3 dicembre 2020, il Testo coordinato del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.".
Nella conversione in legge del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 è stato inserito l’art. 3-bis che ha apportato alcune modifiche all’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, che nella nuova formulazione dispone che:
- gli effetti degli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" (e non più il 31 luglio 2020) conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- viene dato valore retroattivo alla norma, di cui al punto precedente, estendendone gli effetti anche a tutti quegli atti che sono scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che nel frattempo non sono stati rinnovati.
Allo stato attuale delle disposizioni di emergenza COVID-19, che fissano al 31 gennaio 2021 il termine dell’emergenza sanitaria, le scadenze degli atti amministrativi, con termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 compresi tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021, sono quindi prorogate al 1 maggio 2021.
La disposizione è entrata in vigore il 04/12/2020.