Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 110, S.O. n. 16, del 29 aprile 2020 la L. 24 aprile 2020 n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.".
La Legge ha rivisto anche l’art. 103 comma 2 del D.L. relativamente alla proroga della validità dei titoli abilitativi:
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020, conservano la loro validita’ per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle
segnalazioni certificate di inizio attivita’, alle segnalazioni
certificate di agibilita’, nonche’ alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo
termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza.
Testo L. 24 aprile 2020 n. 27.
Testo coordinato D.L. 17 marzo 2020 n. 18.