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Legge "Sblocca Cantieri" in Gazzetta Ufficiale: L. 55/2019

18/06/2019

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 140 del 17 giugno 2019 la L. 14 giugno 2019 n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.".

In particolare, l’art. 3 del D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019, introduce semplificazioni sulla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, ritoccando in più punti il D.P.R. 380/2001:

  • modificati gli artt. 59 (laboratori), 65 (denuncia dei lavori e relazione di ultimazione), 67 (collaudo statico), 93 (denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche);
  • inserito il nuovo art. 94-bis (disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

Inoltre dispone che per le denunce strutturali tutte le comunicazioni tra professionisti e sportello unico devono avvenire tramite PEC.

Importanti modifiche sono poi state introdotte dall’art. 5 del D.L. 32/2019 all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 "Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati":

  • (artt. 1 e 1-bis) fornita un’interpretazione sulle distanze minime tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, previste dall’art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 1444/1968, che devono riferirsi unicamente alle zone C (le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla lett. b) dell’art. 2, comma 1 del medesimo D.M. 1444/1968: superficie coperta preesistente inferiore ad 1/8 e densità territoriale preesistente inferiore ad 1,5 mc/mq);
  • (art. 1-ter) disposto che in caso di demolizione (di immobili legittimamente edificati) e ricostruzione, quest’ultima può avvenire nel rispetto delle distanze preesistenti, ancorché inferiori a quelle previste dal D.M. 1444/1968 purché coincidano l’area di sedime e il volume preesistente e non si superi l’altezza preesistente.

Entrata in vigore del provvedimento: 18 giugno 2019.

Testo di legge.

Ultima modifica: 18 Giugno 2019 alle 08:15

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