La Regione Piemonte ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 29/A1800A del 12 gennaio 2022 le “Modalità attuative delle nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico” in attuazione della D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 “D.P.R. 380/2001 Approvazione delle nuove procedure di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. Revoca delle D.G.R. 49-42336/1985, 2-19274/1988, 61-11017/2003, 4-3084/2011, 7-3340/2012, 65-7656/2014, 4-1470/2020, 14-2063/2020 e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. 5-2756 del 15 gennaio 2021”.
Da una prima lettura del provvedimento emerge che non sarà più necessario, nell’ambito della procedura ordinaria di denuncia dei lavori in zona sismica, produrre la “DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA’ STRUTTURALE” (ex modello 8) ed il “CERTIFICATO D’INIZIO LAVORI” strutturale (ex modello 4).
Le due incombenze infatti non trovano più riscontro nella nuova modulistica così composta:
Denuncia dei lavori in zona sismica
- Denuncia lavori di costruzione in zona sismica
- Dichiarazione di nomina e accettazione del collaudatore
- Relazione illustrativa
- Modello di comunicazione dell’aggiudicatario/costruttore e di presa visione della denuncia (nel caso di opere pubbliche)
- Denuncia di variante sostanziale lavori di costruzione in zona sismica
- Certificato di fine lavori
- Relazione a struttura ultimata
- Dichiarazione di regolare esecuzione (DRE)
Denuncia semplificata dei lavori in zona sismica
- Denuncia semplificata
- Dichiarazione di regolare esecuzione (DRE) per denuncia semplificata
Vigilanza
- Relazione tecnica del responsabile UTC
- Asseverazione del tecnico incaricato
Ambito urbanistico – Strumenti Urbanistici Esecutivi
- Modulo riepilogativo
Le suddette disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2022.