Comune di Riva Presso Chieri - Comune di Riva Presso Chieri

Richiedere permesso di occupazione suolo pubblico

L’occupazione del suolo pubblico per esecuzione di lavori edili, installazione di cantieri, gru o ponteggi è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell’ente proprietario dell’area pubblica o della strada interessata dall’occupazione.

L’istanza è presentata in bollo e l’autorizzazione è rilasciata in bollo.

Il rinnovo (senza variazione di superficie), qualora la richiesta avvenga entro i termini previsti di 5 giorni antecedenti la scadenza, non è soggetto ad imposta di bollo poiché non configura il rilascio di nuova autorizzazione, ma solo la proroga di quella in atto. Parimenti la richiesta di differimento delle date di occupazione suolo, giustificata da cause di forza maggiore (es: indisponibilità di attrezzature , condizioni meteo avverse, ecc…) e purché l’occupazione non abbia ancora avuto inizio, non configura il rilascio di nuova autorizzazione e non è quindi soggetta ad imposta di bollo (già assolta in prima istanza).

La variazione di superficie occupata (aumento o diminuzione) configura il rilascio di nuova autorizzazione e segue la relativa procedura.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

L’occupazione del suolo pubblico effettuata in assenza di autorizzazione o in violazione delle disposizioni impartite, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 841,00 ad Euro 3.366,00 (art. 21 c. 4 C.d.S.).
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese,secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del vigente Codice della Strada (art. 21 c. 5 C.d.S.).

NB: gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, ai sensi del comma 3 dell’ Art. 195 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 , sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie verificatesi nei due anni precedenti.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione è ulteriormente ridotto del 30% se lo stesso viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

L’occupazione del suolo pubblico effettuata in assenza di autorizzazione comporta inoltre l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento Comunale COSAP: un’indennità per la durata accertata dell’occupazione e la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’indennità stessa. Per le altre violazioni al regolamento si applica una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro.

Costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune fino a quando non risulti regolarizzata la posizione debitoria.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo del valore vigente per la domanda
  • marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione
  • diritti di segreteria (se richiesti)Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 26 Aprile 2024 alle 09:02

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